Statuto

Nuovo Testo
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania

STATUTO

Redatto ai sensi della Legge 23 dicembre 1998 n. 461, del Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 e del D. M. 18 maggio 2004 n. 150

Approvato dal Ministero dell’Economica e delle Finanze con provvedimento del 6 settembre 2005, n. 84012 

Premessa

Titolo I - Principi generali

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata
Articolo 2 - Natura, disciplina, scopi e settori di intervento
Articolo 3 - Attività istituzionali
Articolo 4 - Documento programmatico
Articolo 5 - Attività e modalità di svolgimento
Articolo 6 - Patrimonio
Articolo 7 - Risorse disponibili per le attività istituzionali

Titolo II - Organizzazione
Capo I - Organi

Articolo 8 - Organi della Fondazione


Capo II - Consiglio Generale

Articolo 9 - Composizione
Articolo 10 - Procedure di nomina
Articolo 11 - Durata in carica e sostituzione dei Consiglieri
Articolo 12 - Ineleggibilità e incompatibilità
Articolo 13 - Decadenza e sospensione dalla carica
Articolo 14 - Competenze
Articolo 15 - Funzionamento e deliberazioni


Capo III - Presidente della Fondazione

Articolo 16 - Nomina e funzioni
Articolo 17 - Vice Presidenti

Capo IV - Consiglio di Amministrazione

Articolo 18 - Composizione, nomina e durata in carica
Articolo 19 - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità
Articolo 20 - Revoca
Articolo 21 - Decadenza e sospensione
Articolo 22 - Competenze
Articolo 23 - Funzionamento e deliberazioni

Capo V - Collegio Sindacale

Articolo 24 - Composizione, durata del mandato e cessazione dalla carica
Articolo 25 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
Articolo 26 - Competenze
Articolo 27 – Riunioni

Capo VI - Direttore Generale

Articolo 28 - Direttore Generale

Capo VII - Disposizioni comuni

Articolo 29 - Verifica dei requisiti da parte degli organi di appartenenza
Articolo 30 - Conflitti di interesse
Articolo 31 - Proroga degli organi
Articolo 32 – Indennità

Titolo III - Bilanci

Articolo 33 - Bilanci e libri contabili


Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Disposizioni transitorie

Articolo 34 – Disposizioni transitorie
Articolo 35 – Disposizioni finali
Articolo 36 – Entrata in vigore

Premessa

La Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania è la continuazione storica e ideale, in un diverso ordinamento settoriale, dell'ente creditizio Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, dal quale, in data 1 agosto 1992, l'azienda bancaria è stata scorporata e conferita alla società CARICAL - Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania S.p.A. ai sensi e per gli effetti della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo del 20 novembre 1990, n. 356, in seguito confluita per fusione nella Banca Carime S.p.A.. L'ente creditizio che ha effettuato il primo conferimento derivava dalla Cassa di Risparmio di Calabria, già Cassa di Risparmio di Calabria Citeriore fino al 1930, fondata quest'ultima dal Consiglio Provinciale di Cosenza il 24 settembre 1861, con decreto ministeriale del 22 febbraio 1862, previa riunione di due Casse di Prestanze Agrarie della provincia, istituite con decreto del 14 aprile 1853 da Re Ferdinando II.

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Titolo I
Principi generali


Articolo 1
Denominazione, sede e durata

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, denominata anche Fondazione Carical, e di seguito chiamata Fondazione, ha sede legale in Cosenza.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

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Articolo 2
Natura, disciplina, scopi e settori di intervento

1. La Fondazione, persona giuridica privata, senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.
2. La Fondazione non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti, ad eccezione dei compensi previsti dal presente Statuto.
3. Nello spirito delle finalità originarie e secondo il principio della sussidiarietà, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. A tale fine, destina, in prevalenza, le risorse disponibili ad attività nei settori rilevanti, scelti fino al numero massimo di cinque, dal Consiglio Generale, tra i settori ammessi (art. 1, c. 1 lett. c bis D. Lgv. 153/99), con apposita delibera, di cui sarà data comunicazione all’Organo di Vigilanza e a cui sarà assicurata adeguata pubblicità. La parte residua può essere destinata ad altri settori ammessi. Tale scelta, in relazione alle esigenze del territorio privilegerà i settori a maggiore rilevanza sociale, attraverso una equilibrata destinazione delle risorse.
4. La Fondazione, sulla base delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e corrispondere in maniera organica alle esigenze delle comunità del territorio, può limitare la propria attività, per periodi di tempo definiti, ad uno o più dei 5 settori rilevanti nell'ambito della definizione periodica dei programmi triennali di attività o dell'aggiornamento annuale dei programmi stessi.
5. Le attività della Fondazione sono effettuate, di norma, a beneficio delle comunità dei territori della Calabria e della Basilicata, sia in Italia che all'estero.

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Articolo 3
Attività istituzionali

1. La Fondazione persegue le proprie attività operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti ed iniziative.
2. La Fondazione può elaborare e realizzare autonomamente programmi e progetti di intervento, nonché collaborare con altri soggetti nazionali ed internazionali cofinanziandone progetti e iniziative compatibili con i propri scopi statutari.
3. La Fondazione non può svolgere - né direttamente né indirettamente - funzioni bancarie o creditizie né attività di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione a soggetti con fine di lucro o in favore di imprenditori di qualsiasi natura, fatta eccezione per le imprese strumentali, come definite dall'art. 1, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 153/1999, e per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.
4. La Fondazione non può destinare proprie attività a diretto vantaggio dei componenti gli organi, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
5. La Fondazione può esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali al perseguimento degli scopi statutari, e può acquisire e detenere partecipazioni anche di controllo in società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di dette imprese.
6. La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, tempo per tempo consentita dalla leggi vigenti e dal presente Statuto, che sia strumentale o connessa al conseguimento degli scopi istituzionali o sia finalizzata a soddisfare esigenze gestionali. Tali operazioni dovranno, comunque, assicurare una sana e prudente gestione patrimoniale e la economicità della stessa.
7. La Fondazione può costituire o partecipare alla costituzione di Fondazioni di diritto privato con finalità analoghe alle proprie. Può, altresì, nel rispetto dei limiti enunciati al comma precedente, aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali, anche sotto forma di società e di enti di cui all’art. 12 e seguenti del codice civile, che realizzino attività coerenti o funzionali con lo scopo della Fondazione, nonché ad organizzazioni rappresentative di cui all’art. 10 comma 3 del decreto legislativo 17.5.99 n. 153.
8. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l’assunzione di responsabilità illimitata.

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Articolo 4
Documento programmatico

1. Gli indirizzi strategici, gli obiettivi specifici da perseguire, le linee e le priorità di azione, la selezione dei settori, le modalità d'intervento e i criteri generali per le erogazioni della Fondazione sono definiti dal Consiglio Generale in un documento programmatico triennale, aggiornato annualmente, entro il mese di ottobre, con il documento previsionale annuale, al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi. Nel Documento Previsionale vengono indicati a fini informativi gli impieghi in collegamento funzionale con le finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio di cui all’art. 7 c. 1 del D. L.g.vo 153/99.

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Articolo 5
Attività e modalità di svolgimento

1. Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
2. L'attività erogativa è disciplinata, in conformità ai principi di cui al precedente comma, da un apposito regolamento, che stabilisce le procedure per la individuazione dei progetti e delle iniziative da finanziare e per la loro selezione.
3. Sulla base del documento programmatico triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, il Consiglio di Amministrazione specifica e rende pubblici i criteri sulla base dei quali saranno scelte le richieste di erogazioni e le altre forme di intervento della Fondazione nonché le procedure che i richiedenti devono seguire.
4. Ciascuna erogazione o intervento della Fondazione deve essere motivato con riferimento ai criteri definiti ai sensi del presente articolo commi 2 e 3, così come vanno motivate le richieste respinte.

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Articolo 6
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal valore di tutti i beni di proprietà della medesima.
2. Esso si incrementa di regola per effetto di:
a) accantonamenti alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17.5.99 n. 153 e successive modificazioni;
b) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio Generale e sottoposta alla valutazione dell'Autorità di vigilanza; tali accantonamenti non devono comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente statuto e devono rispondere a criteri di sana e prudente gestione;
c) altri beni che eventualmente possono pervenire alla Fondazione per testamento o liberalità, nonché per assegnazione da parte dello Stato, o di altri Enti pubblici e privati ed esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio per volontà del testatore o del donante.
3) Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito secondo principi di trasparenza e moralità
4) La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 c. 1 del dec. Leg.vo 153/99.
5) La Fondazione può investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Può altresì investire parte del suo patrimonio in beni che non producono l’adeguata redditività di cui al comma 1 dell’art. 7 del D. L.g.vo 153/99, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della propria attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.
6) La gestione del patrimonio mobiliare, con esclusione delle partecipazioni strumentali o funzionali all'attività istituzionale, può essere affidata ad intermediari specializzati abilitati ai sensi del decreto legislativo 24.2.1998 n. 58 e comunque della disciplina tempo per tempo vigente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne effettuerà le scelte in base a criteri generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione fissati dal Consiglio Generale nell'ambito della definizione delle linee della gestione patrimoniale, con riferimento al profilo sia degli intermediari sia del rischio. Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 153/99, la gestione diretta del patrimonio verrà svolta in modo da assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione.
7) La gestione del patrimonio non può essere affidata ad intermediari nei quali ricoprano cariche amministrative o direttive o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione.
8) In caso di liquidazione della Fondazione l'eventuale residuo netto del patrimonio viene devoluto secondo gli scopi statutari ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi a favore delle comunità delle regioni Calabria e Basilicata e nei settori interessati dalla Fondazione.

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Articolo 7
Risorse disponibili per le attività istituzionali

1. La Fondazione svolge la propria attività con:
a) i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;
b) gli avanzi di gestione, gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non destinate a incremento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
c) i redditi derivanti dall'eventuale esercizio delle imprese strumentali;
d) ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.
2. La Fondazione devolve una parte di reddito non inferiore alla metà e, comunque non inferiore alla quota stabilita dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alla propria attività nei settori rilevanti indicati nel documento programmatico triennale nonché, in caso di necessità improvvisamente sopravvenute, in qualsiasi dei settori indicati al comma 3 dell'articolo 2 del presente Statuto.
3. La Fondazione assicura in particolare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 comma 1 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche e integrazioni.

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Titolo II
Organizzazione

Capo I
Organi

Articolo 8
Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio Generale;
b) il Presidente della Fondazione
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio Sindacale

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Capo II
Consiglio Generale

Articolo 9
Composizione

1. Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo della Fondazione.
2. Il Consiglio Generale è costituito da numero ventiquattro membri di cui:
a) sedici designati da enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali;
b) otto personalità di riconosciuta competenza ed esperienza
3. I Consiglieri di cui al punto a) del comma 2 sono nominati dal Consiglio Generale uscente che ne sceglie:
a) sette tra le terne, uno per terna, proposte, una ciascuna, dai Presidenti delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Matera e Potenza;
b) due tra le terne, uno per terna, proposte una dal Presidente della Giunta Regionale della Calabria e una dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata;
c) uno all'interno di una terna proposta dal Sindaco del Comune di Cosenza;
d) uno all’interno di una terna proposta, secondo il criterio di rotazione, dall’Unione delle Camere di Commercio della Calabria e della Basilicata;
e) due all’interno di due terne, uno per terna, proposte una ciascuno, da due Organismi operanti, uno in Calabria e l’altro in Basilicata, nel mondo del volontariato. Detti Organismi sono individuati secondo le indicazioni contenute in apposito regolamento che ne individui secondo le caratteristiche operative, il livello di rappresentatività e ne disciplini i criteri di scelta anche con riferimento alla legislazione regionale di settore;
f) tre all’interno di tre terne, uno per terna, proposte, una ciascuno, dai Presidenti di due Ordini Professionali della Calabria e dal Presidente di un Ordine Professionale della Basilicata, secondo le indicazioni contenute in apposito Regolamento che ne individui il livello di rappresentatività in relazione alle finalità ed attività istituzionali della Fondazione.
4. I consiglieri di cui alla lettera b) del c. 2 sono nominati direttamente dal Consiglio Generale, attraverso un esame comparativo tra personalità di chiara ed indiscussa fama, in modo da contribuire con la loro professionalità e competenza, nei settori operativi della Fondazione, all’efficace perseguimento dei fini istituzionali. A tal fine, le personalità di cui sopra saranno scelte in via prioritaria tra quelle che operino o abbiano operato nel mondo universitario e/o della ricerca, in quello della istruzione e della formazione, delle libere professioni, e tra esperti dell’arte e delle attività e dei beni culturali.
5. I consiglieri possono essere rinominati una sola volta;
6. I consiglieri non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né agiscono sotto il vincolo del mandato.

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Articolo 10
Procedure di nomina

1. Il Presidente della Fondazione almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio Generale, oppure nei 30 giorni successivi nel caso di anticipata cessazione della carica di singoli consiglieri, chiede al soggetto, cui spetta ai sensi del presente Statuto, di provvedere alle designazioni di competenza.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il soggetto designante deve trasmettere alla Fondazione una terna di candidati con l'indicazione dei rispettivi dati anagrafici e dei requisiti previsti dallo Statuto, compresi quelli di professionalità.
3. il Consiglio Generale ricevute le designazioni ne verifica sotto la propria responsabilità la regolarità, l’esistenza dei requisiti, l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro 15 giorni, sulla base di criteri oggettivi predeterminati dallo stesso Consiglio. Contestualmente provvede alle nomine di cui all’art. 9 c. 2 lett. b votandole singolarmente.
4. I componenti da nominarsi in sostituzione di quelli cessati anticipatamente dalla carica sono scelti dal Consiglio Generale in carica secondo le stesse modalità del rispettivo predecessore attivando, ove previsto, il criterio della rotazione. I sostituti devono essere nominati entro tre mesi dalla cessazione della carica dei consiglieri sostituiti.
5. Qualora il soggetto cui compete la designazione o il candidato che risulti nominato non provveda agli adempimenti di propria spettanza, secondo le modalità indicate ed entro i termini previsti, il potere di nomina è esercitato, in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia dal Consiglio Generale fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti l'organo. Tali poteri sostitutivi saranno posti in essere nel rispetto del principio della prevalenza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali. Alle eventuali altre nomine provvede, entro 30 giorni dalla richiesta, il Presidente del Tribunale di Cosenza, sempre nel rispetto della prevalenza di cui sopra.
6. I componenti del nuovo Consiglio Generale devono essere, in ogni caso, nominati entro dieci giorni antecedenti la scadenza del Consiglio Generale in carica.
7. La nomina è comunicata dal Presidente della Fondazione ai soggetti designanti ed all'interessato; quest' ultimo deve dichiarare la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione.
8. Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguarda il consigliere uscente che sia candidato o designato.

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Articolo 11
Durata in carica e sostituzione dei consiglieri

1. Il Consiglio Generale dura in carica sei anni a decorrere dalla data di insediamento.
2. Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione di quelli anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio Generale.

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Articolo 12
Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono far parte del Consiglio Generale, in quanto ineleggibili, coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) abbiano subito applicazione di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
e) non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di esperienza e di idoneità etica (requisiti di onorabilità), di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, attraverso un'adeguata e comprovata esperienza nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private, ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione all'Albo;
f) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso;
g) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
h) i sindaci ed i presidenti di Province e Regioni, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, con esclusione, per questi ultimi, dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti limitatamente all'organo di indirizzo, nonché gli amministratori delle Comunità Montane ed i membri di giunta delle Camere di Commercio.
2. La carica di consigliere è incompatibile con:
a) la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di componente del Collegio Sindacale della Fondazione, di Direttore Generale della Fondazione;
b) lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, di un componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale;
c) la carica di amministratore delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficiano stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite dalla Fondazione ed in cui la medesima detenga una partecipazione qualificata, nonché lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, del medesimo;
d) la carica di componente degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo di altre fondazioni di origine bancaria;
e) i dipendenti e gli amministratori degli enti designanti, nonché tutti i soggetti legati ad essi da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato;
f) la carica di amministratore, direttore generale o dipendente del gestore patrimoniale della Fondazione.
3. Altre incompatibilità:
i soggetti che svolgono funzioni d’amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni d’amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. Tali disposizioni, ovviamente, si applicano nel caso in cui la Fondazione detenga una partecipazione nella società bancaria conferitaria.

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Articolo 13
Decadenza e sospensione dalla carica

1. Il Consiglio Generale dichiara decaduti i consiglieri che:
a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 12;
b) si trovino o incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2;
c) abbiano partecipato al voto omettendo di dichiarare la possibile esistenza di un proprio conflitto di interesse nella questione deliberata;
d) non siano intervenuti alle sedute del Consiglio Generale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo.
2. Il Consiglio Generale dichiara sospesi dalla carica i consiglieri quando:
a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.
3. In tali casi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

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Articolo 14
Competenze

1. Il Consiglio Generale esercita le seguenti funzioni:
a) approva lo Statuto e le relative modifiche;
b) approva i regolamenti previsti dallo Statuto e le relative modifiche;
c) elegge il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente del Consiglio Generale;
d) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, nei casi di inerzia degli organi di competenza, ne delibera la sospensione o la decadenza;
e) revoca il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del presente Statuto;
f) approva il documento programmatico triennale;
g) approva, entro il mese di ottobre di ogni anno, il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali, gli strumenti di intervento della Fondazione e la previsione della spesa;
h) approva il bilancio consuntivo annuale con la destinazione dell'avanzo di gestione, la relazione sulla attività svolta dalla Fondazione, disponendone una adeguata diffusione;
i) definisce i criteri generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
j) istituisce imprese strumentali su proposta del Consiglio di Amministrazione e delibera l'acquisto e la dismissione di partecipazioni di controllo in società strumentali;
k) verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza e provvede all'assunzione, entro 30 giorni dall'accertamento, dei conseguenti provvedimenti;
l) costituisce nell'ambito delle proprie attribuzioni commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e gli eventuali compensi;
m) delibera l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
n) delibera l'assunzione, da parte della Fondazione, degli oneri anche assicurativi per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'articolo 11 comma 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997 n. 472 con riferimento ai componenti gli Organi Fondazionali;
o) vigila, attraverso procedure di rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto e degli indirizzi definiti;
p) delibera eventuali fusioni o trasformazioni.

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Articolo 15
Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce nella Presidenza del Consiglio Generale.
2. Il Consiglio Generale si riunisce di regola almeno una volta ogni tre mesi presso la sede della Fondazione od altrove, in Italia, ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno un terzo dei componenti del Consiglio Generale o il Collegio Sindacale.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio Generale e del Collegio Sindacale.
4. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica o fax da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione.
5. Il Consiglio Generale può stabilire modalità di convocazione diverse.
6. Alle riunioni possono assistere, se convocati, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio Generale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica con esclusione dei membri sospesi.
8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti esclusi dal computo gli astenuti, salvo diverse maggioranze previste dal presente Statuto.
9. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni riguardanti i componenti del Consiglio Generale, del Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione si effettuano a scrutinio segreto, salvo che avvengano per acclamazione. Nelle votazioni, in caso di parità di voto, l'esito della votazione si intende negativo.
10. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'Organo di cui all'articolo 9 comma 2 le deliberazioni concernenti:
a) la modifica dello Statuto;
b) l'approvazione dei regolamenti interni della Fondazione e le loro modificazioni;
c) la revoca e l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale;
d) eventuali fusioni o trasformazioni.
11. I verbali delle riunioni, redatti dal Direttore Generale in veste di Segretario del Consiglio o da chi lo sostituisce, e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
12. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Direttore Generale in veste di Segretario, fanno piena prova.

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Capo III
Presidente della Fondazione

Articolo 16
Nomina e funzioni

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio Generale tra i suoi componenti e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.
2. Egli può essere rieletto alla carica per una sola volta.
3. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione. Presiede il Consiglio di Amministrazione. Presiede, inoltre, il Consiglio Generale senza diritto di voto.
4. Al Presidente spettano compiti d'ordine, di impulso e di coordinamento degli organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte; su delega del Consiglio di Amministrazione può deliberare erogazioni e spese entro i limiti fissati dal Consiglio medesimo.
5. La rappresentanza legale ed il potere di firma spettano, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, al Consigliere di Amministrazione anziano, individuato con i criteri di cui al successivo punto 7 del presente articolo. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
6. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Può nominare consulenti.
7. Fatto salvo quanto sopra previsto con riguardo alla rappresentanza legale ed al potere di firma, in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito:
a) nella presidenza del Consiglio Generale dal Vice Presidente del Consiglio Generale e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Generale non assente né impedito;
b) nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione non assente né impedito.
A tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratta e, in caso di nomina contemporanea, colui che è più anziano di età.
8. In situazione di urgenza improrogabile, d'intesa con il Direttore Generale, il Presidente può adottare, con esclusione di quelli di competenza del Consiglio Generale, i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

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Articolo 17
Vice Presidenti

1. Il Vice Presidente del Consiglio Generale è eletto tra i componenti del medesimo Consiglio e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.
2. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto tra i componenti del medesimo organo e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.
3. I Vice Presidenti possono essere rieletti alla carica per una sola volta.

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Capo IV
Consiglio di Amministrazione

Articolo 18
Composizione, nomina e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, che è membro di diritto, e da un numero di consiglieri determinato dal Consiglio Generale tra un minimo di quattro ed un massimo di sei.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Generale entro trenta giorni dal proprio insediamento attraverso una procedura di tipo selettivo-comparativo che individui i soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore, sulla base di specifici requisiti funzionali ai compiti da svolgere.
In particolare i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere comprovate doti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, acquisite attraverso una adeguata esperienza nell'esercizio di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche e private, ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione all'albo.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, ad eccezione del Presidente il cui mandato coincide con quello di Presidente del Consiglio Generale.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendolo fra i propri componenti, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati per una sola volta.

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Articolo 19
Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme in materia di ineleggibilità, di incompatibilità, previste dall’art. 12 dello Statuto.
2. Ove un Consigliere sia eletto componente del Consiglio di Amministrazione, decade con effetto immediato dal Consiglio Generale nel quale deve essere sostituito, nel rispetto della distribuzione di cui all'articolo 9 comma 2 lettere a) e b), utilizzando, ove previsto, il criterio della rotazione e, negli altri casi, i nominativi delle terne già acquisite se possibile.

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Articolo 20
Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere anticipatamente revocato nella sua totalità dal Consiglio Generale con unica delibera assunta su proposta di almeno un quarto dei componenti del Consiglio Generale di cui all'articolo 9 comma 2, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Generale o quando ricorra una giusta causa.
2. In tal caso, il Presidente cessa anche dalle funzioni di Presidente del Consiglio Generale.
3. In caso di revoca anticipata, il Consiglio Generale procede, entro trenta giorni, all'elezione del Presidente della Fondazione ed alla nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Sino all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione resta in carica il precedente con funzioni limitate all'ordinaria amministrazione.

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Articolo 21
Decadenza e sospensione

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di decadenza e sospensione di cui all'articolo 13.
2. I medesimi decadono, altresì, in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa dal Consiglio Generale nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto da cui derivi danno per la Fondazione.

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Articolo 22
Competenze

1. Al Consiglio di Amministrazione compete ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:
- la nomina del Direttore Generale, la determinazione del compenso e l'adozione di ogni provvedimento che lo riguarda;
- la definizione dei programmi operativi delle attività istituzionali, nell'ambito di quanto stabilito nel documento programmatico triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, nonché l'esercizio di attività di proposta e di impulso ai fini delle decisioni del Consiglio Generale;
- la predisposizione del documento programmatico previsionale e del bilancio consuntivo annuale e della relazione sulla gestione;
- le deliberazioni in ordine alle erogazioni, ai progetti di attività e alle iniziative in genere per il perseguimento degli scopi statutari, in conformità ai criteri ed alle modalità stabiliti dal Consiglio Generale;
- l'affidamento a intermediari specializzati della gestione del patrimonio mobiliare della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Generale e l'amministrazione della restante parte del patrimonio;
- la proposta di deliberazione dell'acquisto, della vendita e della donazione di immobili e mobili, nonché della concessione di ipoteca o di altri diritti reali;
- la proposta della istituzione di imprese strumentali e di partecipazione in società che gestiscono esclusivamente tali imprese;
- la designazione dei rappresentanti della Fondazione in seno a società ed altri Enti o organismi;
- la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;
- la costituzione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e la durata;
- la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;
- l'approvazione del regolamento disciplinante l'organizzazione degli uffici della Fondazione;
- la deliberazione in materia di organizzazione e di personale;
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla verifica, per i propri componenti e per il Direttore Generale, della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza, ed all'assunzione, entro 30 giorni dall'accertamento, dei conseguenti provvedimenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione o al Direttore Generale proprie attribuzioni determinandone limiti e durata. Il delegato ha l'obbligo di relazionare al Consiglio di Amministrazione sull'espletamento dell'incarico ricevuto.

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Articolo 23
Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da chi ne fa le veci.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese, presso la sede della Fondazione o altrove, in Italia, e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi membri o il Collegio Sindacale.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e del Collegio Sindacale.
4. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica o fax da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione.
5. Il Consiglio di Amministrazione può anche stabilire modalità di convocazione diverse.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica non computando al tal fine i componenti sospesi.
7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti non computando gli astenuti. Le votazioni sono palesi. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. I verbali delle riunioni, redatti dal Direttore Generale in veste di Segretario del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce e trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
9. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Direttore Generale in veste di Segretario del Consiglio di Amministrazione, fanno piena prova.

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Capo V
Collegio Sindacale

Articolo 24
Composizione, durata del mandato e cessazione dalla carica

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti nominati dal Consiglio Generale. La nomina è comunicata dal Presidente della Fondazione agli interessati; gli stessi dovranno dichiarare la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione.
2. Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio. I sindaci possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. I sindaci devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia;
b) devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile ai componenti dei collegi sindacali delle banche;
4. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, questi è sostituito dal supplente più anziano di età fino alla successiva riunione del Consiglio Generale che provvede all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.
5. I sindaci non possono far parte del Consiglio Generale né del Consiglio di Amministrazione alle cui riunioni debbono intervenire. I sindaci possono ricoprire cariche negli organi di società od Enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

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Articolo 25
Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Ai componenti del Collegio Sindacale si applicano le norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal presente Statuto comprese quelle di cui all’art. 12 c. 3
2. Il Collegio Sindacale dichiara decaduti i propri membri che si vengono a trovare nelle situazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Collegio Sindacale dichiara inoltre decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui all'articolo 13 comma 1 lettere a) e b).
4. Il Collegio Sindacale dichiara, infine, decaduto il proprio membro che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio o del Consiglio Generale o a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.
5. Il sindaco dichiarato decaduto, ai sensi del comma precedente, non può essere nominato negli organi della Fondazione per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

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Articolo 26
Competenze

1. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della Fondazione.
2. Esercita le attribuzioni ed i poteri stabiliti dagli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile, in quanto compatibili.

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Articolo 27
Riunioni

1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.
2. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.
3. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli sindaci, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.
4. I componenti del Collegio sindacale devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

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Capo VI
Direttore Generale

Articolo 28
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica quattro anni con possibilità di essere confermato. Dirige gli Uffici ed il Personale della Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni; provvede ad istruire gli atti del Consiglio Generale e di Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere per quanto di propria competenza firmandone gli atti; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale con funzioni di Segretario verbalizzante; ha funzioni consultive e propositive e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni; assicura la corretta tenuta e conservazione dei libri e delle scritture contabili della Fondazione a lui affidati; compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio o dal Presidente.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
3. Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone di accertata onorabilità, deve possedere una elevata qualificazione professionale, con esperienza specifica nel campo gestionale - amministrativo, almeno triennale, in organismi pubblici e privati di dimensione economica comparabile con quella della Fondazione. Deve, inoltre, possedere titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica maturate attraverso l'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private, ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione all'albo.
4. Il Direttore Generale non può assumere incarichi in organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo di altre Fondazioni di origine bancaria.
5. Al Direttore Generale si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto per i componenti il Consiglio Generale in tema di onorabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità, di conflitto di interesse, di sospensione e di decadenza.
6. Le cause di incompatibilità sopravvenute e la perdita dei requisiti richiesti alla nomina di Direttore Generale si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro 30 giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.
7. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono esercitate dal dipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

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Capo VII
Disposizioni comuni

Articolo 29
Verifica dei requisiti da parte degli organi di appartenenza

1. Nella loro prima seduta, il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale verificano, ciascuno per i propri membri, l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal presente Statuto e assumono i conseguenti provvedimenti. Dell'esito di tali verifiche e dei provvedimenti adottati è data immediata comunicazione al Collegio Sindacale; questo, per i casi di maggior rilievo, riferisce all'autorità di vigilanza.
2. Ciascun componente degli organi della Fondazione è tenuto a dare immediata comunicazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute e di incompatibilità che lo riguardino al Presidente dell'organo di appartenenza nonché al Presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale comunica le cause che lo riguardano agli altri Sindaci. Il Direttore Generale comunica le cause che lo riguardano al Consiglio di Amministrazione.

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Articolo 30
Conflitti di interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio Sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. L'organo di appartenenza deve valutare il caso e adottare i conseguenti provvedimenti nei successivi 30 giorni.
3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.
4. I dipendenti della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria dei programmi e delle altre delibere della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione ed al Direttore Generale dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.

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Articolo 31
Proroga degli organi

1. Il Consiglio Generale, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, cessati dalla carica, esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, comma 3.

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Articolo 32
Indennità

1. Ai componenti il Consiglio Generale ed ai membri di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, istituite nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso anche forfettario, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e del rimborso delle spese sono deliberate dal Consiglio Generale con il parere favorevole del Collegio Sindacale. Qualora delle Commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi, l'incarico dovrà essere concordato ex ante e conferito con delibera, con l'indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio Sindacale.
2. Al Presidente della Fondazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai restanti componenti dello stesso spetta, oltre al rimborso anche forfettario delle spese sostenute, una indennità fissa annua ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni.
3. Al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci spetta, oltre al rimborso anche forfettario delle spese sostenute, una indennità fissa annua ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni.
4. La misura e le modalità di erogazione delle indennità annue, delle medaglie di presenza e del rimborso delle spese di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite dal Consiglio Generale.
5. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.
6. Nessun rimborso spesa è dovuto a quanti risiedono o domiciliano nel comune sede della Fondazione o nei comuni limitrofi compresi in un raggio di Km 10.

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Titolo III
Bilanci

Articolo 33
Bilanci e libri contabili

1. L'esercizio ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno;
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Consiglio Generale approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale medesimo nel documento programmatico triennale, e lo trasmette nei successivi 15 giorni all'Autorità di Vigilanza;
3. Nel bilancio preventivo vengono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione;
4. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione e li trasmette al Consiglio Generale e, per gli adempimenti di propria competenza, al Collegio Sindacale;
5. Entro il mese di aprile di ogni anno, sentita la relazione dei Sindaci, il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente è approvato dal Consiglio Generale ed è trasmesso all'Autorità di Vigilanza nei 15 giorni successivi all'approvazione unitamente alla relazione sulla gestione;
6. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari;
7. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio dando separata e specifica evidenza agli impieghi effettuati e alla relativa redditività;
8. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
9. La Fondazione assicura la pubblicità del bilancio;
10. La Fondazione tiene i libri delle adunanze di ciascuno degli organi collegiali. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio Sindacale, sono tenuti a cura del Direttore Generale.
11. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata senza fine di lucro. Per la tenuta di tali libri, si osservano in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile;
12. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio consuntivo annuale.

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Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Capo I
Disposizioni transitorie

Articolo 34
Disposizioni transitorie

1. Gli organi della Fondazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato;
2. In sede di prima applicazione il soggetto di cui all’art. 9 c. 1 lett. d viene individuato nella Unione delle Camere di Commercio della Calabria;
3. I soggetti di cui all’art. 9 c. 2 lett. e, in attesa dell’emanazione del Regolamento, sono individuati nella Caritas regionale della Calabria e nella Caritas regionale della Basilicata;
4. In sede di prima applicazione i soggetti di cui all’art. 9 c. 3 lett. f in attesa dell’emanazione del Regolamento vengono individuati nell’Ordine degli avvocati della provincia di Catanzaro, nell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Cosenza e nell’ordine degli avvocati della Provincia di Potenza;
5. Il mandato degli Organi (Indirizzo e Amministrazione) in carica alla data di emanazione del Decreto n° 150 del 18.05.2004 (Regolamento) non si computa agli effetti del limite massimo di due mandati fissato dal D. L.gvo 153/99.

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Articolo 35
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme di legge.

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Articolo 36
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza e sostituisce ad ogni effetto e nella sua interezza il precedente approvato il 31/05/2000;
2. Il presente Statuto sarà pubblicato sul bollettino della Regione Calabria e della Regione Basilicata.

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